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Ultimo aggiornamento: lunedi 11  febbraio 2008.
Sul provvedimento di ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato ex art. 223 C.d.S.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, 6 giugno 2007, n. 13226
Infortuni sul lavoro; responsabilita' del datore di lavoro esclusa solo se la condotta del lavoratore presenta i caratteri dell'imprevedibilita' o abnormita'
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 18 maggio 2007, n. 11622
Provvedimenti di sequestro - Riesame - Procedimenti incidentali - Potestà del giudice - Limiti - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti.
Concessione edilizia o permesso di costruire - Legittimità del titolo abilitativo - Poteri del giudice penale - Giudicato amministrativo.
Prescrizioni degli strumenti urbanistici - Difformità da disposizioni legislative o regolamentari - Poteri del giudice penale - Elementi di natura extrapenale.
Illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio - Poteri del giudice penale - Art. 5 L. n. 2248/1863, all. E).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007, n.1324
Risarcimento danni non patrimoniali - Art. 185 cod. pen. - Giurisprudenza costituzionale - Danno biologico per inabilità temporanea, danno biologico per inabilità permanente, danno morale, danno psichico, danno alla capacità lavorativa specifica e perdita di chances, rimborso spese mediche.
Risarcimento danni non patrimoniali - Responsabilità presuntiva ex art. 2087 cod. civ. - Estensione consequenziale - Giurisprudenza.
Risarcimento danni non patrimoniali - Perdita di chance - Autonoma valutazione - Onere della prova - Danno risarcibile - Conseguenza immediata e diretta.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. lavoro 10 gennaio 2007, n. 238
In tema di diritto di autore: efficacia del provvedimento di sequestro
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, 9 febbraio 2007, n. 2873, Pres. Losavio, rel. Panzani
Sulla duplice dichiarazione di incostituzionalità della Legge Pecorella
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 24 febbraio 2007 (ud. 14 febbraio 2007), n. 7895
Impossibilità sopravvenuta della prestazione, presupposizione ed eccessiva onerosità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, III sez., 24 marzo 2006, n. 6631
Ingiuria - Insussistenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 13 luglio 2007, n.27966
Titoli di credito - Responsabilità della banca negoziatrice
CORTE DI CASSAZIONE; SEZ. UNITE CIVILI - Sentenza 26 giugno 2007, n. 14712
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Ai fini della ammissibilità della questione innanzi alla Corte costituzionale occorre dimostrare, anzitutto, la sua rilevanza nel giudizio a quo e, cioè, l’impossibilità di definire quest’ultimo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità, il tutto ai sensi dell’art. 23, secondo comma, legge costituzionale n. 87 del 1953...
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§  In evidenza - TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Lavoro, sentenza n. 321 del 4.1.2007 - est. U. Dosi – Z.G. contro L. s.p.a. e altro - Sul danno differenziale
“Dopo la riforma di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000 non può essere accolto l’orientamento secondo il quale la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute, in quanto l’intento del legislatore di introdurre un’unica disciplina e quantificazione del danno biologico sia a fini indennitari che a fini risarcitori dovrebbe risultare in modo assolutamente inequivoco e tale volontà non traspare dalla normativa. La norma previdenziale in esame prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno e per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente. Ne consegue che sulla base di tale normativa e in considerazione della diversa natura delle prestazioni previdenziali Inail, in caso di infortunio sul lavoro rispetto al risarcimento del danno dell’infortunato, spetta a quest’ultimo il diritto di agire in giudizio onde ottenere il risarcimento del danno c.d. differenziale dal datore di lavoro in relazione all’ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, ascenda ad una somma di importo superiore all’indennità una tantum od al valore capitale della rendita erogata dall’Inail. In questo caso, per procedere al calcolo del danno differenziale, occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail, riconoscendo in favore del lavoratore l’eventuale differenza. Tuttavia, per le ipotesi di invalidità pari o superiore al 16%, in cui l’Inail eroga una rendita riferita per una quota al danno biologico e per l’altra alle conseguenze patrimoniali dell’inabilità permanente, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori, esatto il disposto dei commi 6° e 7° dell’art. 10 del DPR n. 1124/1965 (v. Cass. n. 10035 del 25.5.2004) e considerato inoltre che una diversa soluzione è suscettibile di comportare un ristoro superiore all’ammontare del danno effettivamente patito”.
§  In evidenza - CORTE DI CASSAZIONE, I Sez. Civ., sent. n. 1649/2007- Fino alla conclusione del procedimento di emersione ex D.L. 195/2002 lo straniero non può essere espulso
Il collegio deve preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso rivolto nei confronti del Ministero nonché del Questore di Roma, dato che l'art. 13 bis del T.U. appr. Con d.lgs 286 del 1998 nei procedimento con cui si impugni, come nella specie, l'espulsione disposta dal Prefetto ai sensi del precedente art. 13 [1], ha previsto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'autorità emittente il provvedimento, nonché la facoltà di detta autorità di stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari delegati: ritenuta dal legislatore la piu' idonea a valutare e contraddire – nei ristrettissimi termini del procedimento – le ragioni dell'opposizione, e per tali fini munita della necessaria autonomia funzionale.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese fra dette parti, poiché il Ministero e la Questura di Roma non hanno spiegato difese.
Con il ricorso K.F., deducendo violazione dell'art. 2 della legge 222 del 2002, addebita alla sentenza impugnata di aver considerato legittimo il provvedimento di espulsione malgrado l'indicata norma non ne consentiva l'adozione fino alla data di conclusione della procedura di emersione del rapporto di lavoro; che nel caso aveva avuto termine con il provvedimento del Prefetto a lui notificato il 28 febbraio 2005, laddove il decreto di espulsione era stato emesso già il 22 febbraio precedente.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 1, d.l. 195 del 2002, così come convertito dalla L. n. 222 del 2002, in materia di legalizzazione di lavoro irregolare di extracomunitari dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione, disciplinata del D.L. n. 195 del 2002, art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione presentata dal datore di lavoro, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
Questa Corte ha ripetutamente interpretato detta norma nel senso che: a) essa, espressamente statuendo che non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della procedura, regolata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, e 32, per l'emersione e la legalizzazione del lavoro irregolare, salva l'ipotesi straordinaria che l'espellendo risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, vieta, determinandone la sospensione, l'esercizio della potestà espulsiva (e, quindi, l'adozione del relativo provvedimento) da parte del prefetto, nei confronti del lavoratore straniero "in emersione", appunto, dalla data della domanda di sanatoria, dietro presentazione della corrispondente dichiarazione, fino alla data di conclusione della procedura anzidetta, così da impedire che siano drasticamente allontanati lavoratori per i quali, alla luce del sole, sia stata richiesta l'indicata sanatoria (Cass. 13 aprile 2004, nn. 6991, 6993, 6998, 6999; Cass. 23 agosto 2004, n. 16569; Cass. 13 aprile 2005, n. 7668); b) per potersi ritenere conclusa la procedura di emersione ai fini della riappropriazione, da parte del prefetto, del potere espulsivo medio tempore inibito, occorre che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, senza che possano ammettersi equipollenti in via orale o per facta concludentia, l'esito negativo della stessa, onde, in difetto di tale comunicazione, né la procedura può ritenersi conclusa né il prefetto può affermarsi abbia riassunto il suo potere espulsivo; c) che tale conclusione è giustificata vuoi dalla previsione di una convocazione scritta per gli adempimenti successivi in caso di esito positivo (D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 5, e relativa legge di conversione), vuoi dalla formula adottata dal legislatore ("fino alla data di conclusione della procedura"), tale da far apparire necessario un atto conclusivo ad esternazione formale, vuoi dalla previsione generale di cui alla legge 241 del 1990, art. 2 e 3, ovvero di norme ad applicazione ineludibile una volta esclusa, come nel caso in esame, alcuna ragione di urgenza che giustifichi una deroga, vuoi dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, là dove, imponendo l'obbligo di traduzione, postula un'esternazione formale dell'atto di diniego, vuoi dalla sostanziale natura di rigetto della domanda di permesso di soggiorno rivestita dall'atto in esame, sottoposto al sindacato del giudice amministrativo ai sensi del già citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 10 e, come tale, necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto ed in diritto (Cass. 20 aprile 2004, n. 7472, Cass. 6 dicembre 2004, n. 22808, Cass. 21 marzo 2005, nn. 6088 e 6091).
Pertanto, una volta affermato il principio per cui il procedimento di regolarizzazione del lavoro irregolare comporta la comunicazione dell'esito al lavoratore extracomunitario, nel caso concreto non era sufficiente accertare che in data 27 gennaio 2005, il Prefetto della provincia di Roma aveva emesso decreto con il quale veniva respinta l'istanza di regolarizzazione del lavoro domestico relativa al K.: essendo altresì necessario stabilire se detto provvedimento gli era stato comunicato; e se la comunicazione era stata eseguita entro la data del 22 febbraio 2005, in cui dallo stesso Prefetto è stato adottato il provvedimento di espulsione. Altrimenti , il difetto di comunicazione entro tale data non poteva che comportare il mancato perfezionamento del procedimento in parola, con la conseguenza che esso non poteva ritenersi concluso e che permaneva il divieto di espulsione del lavoratore sancito, D.L. n. 195 del 2002, art. 2 comma 1.
Assorbito l'ulteriore profilo del ricorso relativo all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241 del 1990, l'ordinanza impugnata va pertanto cassata; e non essendo necessaria ulteriore istruzione, il collegio deve decidere nel merito ex art. 384 cod. proc. Civ. ed, accogliendo l'originario ricorso del K. , annullare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra dette parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno e del Questore di Roma. Accoglie il ricorso nei confronti del Prefetto cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Roma. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
§  News - Lavoro: le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali - Deliberazione n. 53 del 23 Novembre 2006
§  News - Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet - Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007
§  News - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi: DICO - Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri l'08/02/2007
§ In evidenza - Sentenza del GIUDICE DI PACE DI SPOLETO, 29/12/2006:  alle cause per il risarcimento danni patrimoniali e da lesioni si applica il  rito ordinario    
Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell’eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate.
Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all’art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante “disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” il quale recita testualmente : “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.”.
Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con la L. 353/1990 che introduttiva dell’art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazioni- non ha specificato le singole norme del rito del lavoro da applicarsi alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. In assenza di norme di coordinamento, il semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro non può che creare notevoli dubbi interpretativi, spesso collegati a problemi di ordine pratico e talvolta di non facile soluzione.
Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose.
In concreto, potrà verificarsi:
a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza –determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. – riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace.
b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt. 409-441 c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell’azione.
c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali – ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell’attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall’art. 40 comma 3° c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
Come si vede, dunque, il rinvio operato dall’ultima parte del comma terzo dell’art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.
Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell’ambito di operatività dell’art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall’intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l’interprete di attenersi ai criteri di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l’intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario.
In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace -entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice.
Come visto, l’art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l’art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle “controversie previste dall’art. 409”, tra le quali restano escluse le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.
Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l’attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81.
Analogo ragionamento deve seguirsi per l’art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell’Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere la Corte d’Appello -ancora una volta, l’art. 433 c.p.c. si riferisce alle “sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall’art. 409”-, ma il Giudice individuato secondo le regole di cui all’art. 341 c.p.c..
In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l’attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il alla persona. La Eccezione proposta dal convenuto deve essere respinta.
Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando,
- Rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a..
- afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell’art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all’art. 316 e ss. c.p.c..
Provvede con separata ordinanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa.
§ News - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati: LEGGE 219/2005
§ News - Legge n. 107 del 4 maggio 1990 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" LEGGE 107/90
§ News - Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni" LEGGE 210/92
§ News - Garante privacy: diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza - Provvedimento del 15 marzo 2007
§ News - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche - Delibera n. 23/07/CSP
§ News - Tribunale di Mantova, Sez. 1 promiscua, ordinanza del 27/02/2007: ai procedimenti per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali si applica il rito del lavoro
§ News - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti - Delibera n. 173/07/CONS
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§ In evidenza: Trasfusione di sangue infetto – responsabilità del Ministero della salute – legittimazione passiva – sussistenza – esercizio di attività pericolosa – insussistenza – responsabilità aquilana generale – sussistenza - Tribunale di Roma Sezione II civile Sentenza 28 dicembre 2006 - 3 gennaio 2007
La domanda, che appare fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione ex art. 2043 cod.civ. per violazione del principio del neminem laedere, in assenza di rapporto contrattuale o quasi contrattuale e non apparendo configurabile una responsabilità aggravata ex art. 2050 cod.civ. in mancanza dell'attribuzione allo stato di compiti diretti di importazione, raccolta, conservazione, produzione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati, è indubbiamente ammissibile fatta salva ogni valutazione di merito. È anche infondata l'eccezione di prescrizione del diritto. Va preliminarmente rilevato come nella fattispecie sia ravvisabile la prescrizione decennale ex art. 2947 comma 3 cod. civ. In base ai fatti come prospettati dall'attore è configurabile il reato d'epidemia colposa di cui agli artt. 432, 458 cod. pen. Il termine prescrizionale non era poi decorso al momento della proporzione della domanda giudiziale. Il contagio e la contrazione della malattia sulla base di quando dedotto risalgono al 1981, quando il (...) fu sottoposto a trasfusioni di plasma per il trattamento di una leucoencefalite. La notifica della citazione in data xx/xx/2003 è quindi tempestiva ed idonea ad interrompere la prescrizione non ancora decorsa perché il termine iniziale della stessa va fatto risalire ai marzo 1995 quando fu presentata richiesta di prestazioni ex lege 210/1992. Detto momento, in cui l'attore ha avuto sicura conoscenza della riferibilità della malattia alle trasfusioni è infatti rilevante ex art. 2935 cod. civ. ai fini dell'individuazione del giorno a partire da cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere. Nel merito la domanda appare fondata. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti è stata espletata c.t.u. medico legale. Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dottor (A) emerge che il (...) fu sottoposto nel dicembre 1981 a terapia con somministrazione di plasma e sangue. In seguito l'attore sviluppò un'epatite, diagnosticata nel 1991 la positività agli anticorpi HCV con successiva immediata diagnosi di epatite cronica HCV. Il c.t.u. ha concluso affermando l'esistenza di rapporto causale tra i trattamenti predetti come già riconosciuto dall'amministrazione in sede assistenziale. Il danno all'integrità biologica dell'attore è stato quantificato nella misura del 71% della complessiva. Alla luce delle conclusioni del CTU, che appaiono corrette, congruamente motivate e rispondenti all'esito degli accertamenti tecnici svolti, appare certo il nesso di causalità tra i trattamenti trasfusionali e con emoderivati e il contagio con il virus HCV e il conseguente sviluppo della malattia epatica. Detto nesso di causalità è stato peraltro già accertato in sede amministrativa dalla Commissione Medico Ospedaliera ai sensi dell'art. 4 della legge 210/1992 e va ritenuto indiscutibile, attesa l'assenza di altre possibili cause di contagio. Alla luce delle considerazioni che seguono è anche provata la responsabilità civile extracontrattuale del Ministero convenuto. Nel dicembre 1981, epoca del contagio, la malattia era già nota come epatite non A non B pur non essendo stato ancora identificato l'agente virale perché il virus HCV fu individuato solo nel 1988 in seguito ai noti esperimenti dei biologi molecolari della (B) e la messa a punto del test sierologico per la determinazione dell'anticorpo omologo che permise di diagnosticare in positivo l'infezione e di eseguire il test per l'identificazione del virus nel sangue e nei prodotti da somministrare avvenne nei primi mesi del 1989. Era poi noto anche che una delle principali modalità di trasmissione del virus era quella parenterale. Alla luce di quanto sopra il Ministero avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti utili e necessari al fine di ridurre i rischi di contagio, esercitando i suoi poteri di vigilanza e controllo sulla sicurezza del sangue utilizzato per le trasfusioni, essendo nota la pericolosità del sangue come veicolo di trasmissione di infezioni epatiche.
Richiamando quanto affermato da questo tribunale si osserva che il Ministero aveva il dovere di porre in essere tutte le cautele e le misure precauzionali conosciute dalla scienza, l'aver omesso di effettuare i controlli effettivi di laboratorio sul sangue (anche importato da Paesi ove i donatori venivano remunerati e che, per tale motivo, era meno sicuro) e, comunque, il non aver dimostrato di aver vigilato sull'effettuazione, da parte delle strutture operative competenti, dei controlli che potevano rivelare la presenza di infezioni all'epoca conosciute (quali quelle derivanti dal virus dell'epatite B), nonché l'aver omesso comunque, il non aver dimostrato di aver vigilato sull'effettuazione delle opportune indagini anamnestiche sui donatori del sangue, ne determina la responsabilità anche per le infezioni che all'epoca non erano ancora conosciute dal punto di vista molecolare (epatite NANB ed HIV), atteso che il rischio della diffusione di queste ultime infezioni sarebbe stato verosimilmente scongiurato qualora fossero state adottate le misure precauzionali note per contrastare malattie diverse e conosciute (sin dai primi degli anni '70) quali, in particolare, l'epatite B (ad esempio, gli artt. 65 ss. del DM 18/6/1971 e 44 ss. del d.p.r. n. 1256/1971 prescrivevano controlli sull'idoneità dei donatori del sangue secondo le tecniche nel tempo note; la circolare ministeriale n. 1188 del 30/6/1971 raccomandava l'importanza dell'esecuzione sistematica della ricerca dell'antigene Australia, cui fu poi dato il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B, su tutto il sangue destinato alla trasfusione e prevedeva l'obbligo di eseguire tutti gli accertamenti possibili; l'art. 47, lett. h), del d.p.r. 24/8/1971 stabiliva che «non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi sei mesi abbiano avuto contatti con epatitici»; il DM 15/9/1972 subordinava l'autorizzazione all'importazione di sangue dall'estero alle medesime cautele ed ai controlli di laboratorio prescritti per il sangue nazionale). Prima che fosse messo a punto il test che consentiva la rilevazione del virus HCV, inoltre, erano diffusi metodi alternativi ed indiretti di rilevazione che consentivano di identificare le persone considerate a rischio di trasmettere malattie virali e che avrebbero, quindi, dovuto essere escluse dalla donazione, il che non avvenne, come con certezza si desume dall'alto numero di contagi verificatisi, senza che l'ente apicale (cioè il Ministero), che prima e più di ogni altro era nelle condizioni di conoscere, applicare e vigilare sull'applicazione delle misure precauzionali da parte delle strutture operative, si fosse attivato concretamente per la salute degli utenti del servizio sanitario. In particolare, tra i metodi usati vi era quello per l'individuazione degli anticorpi (anti-HbcAg) in soggetti che erano entrati in contatto con il virus dell'epatite B: «questo metodo era stato scelto poiché una serie di studi dimostrava che la maggior parte dei pazienti con Aids era positiva anche per l'anti-Hbc l'anti Hbc è sfato considerato come un marker di popolazioni per gruppi a rischio di contrarre l'Aids e, quindi, potenzialmente infettivi» (v. E.G. Rondanelli, Aids - La sindrome da immunodeficienza acquisita, a cura di E.G. Rondanelli, ed. Piccin, Padova, 1987, 384, ed ivi rif.); è significativo che già il citato art. 44 d.p.r. n. 1256/1971 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era o, anche, era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri (pur se ignoti) rischi virali veicolati dal sangue.

Altro metodo indiretto usato era offerto dalla determinazione delle transaminasi e, in particolare, della ALT (alanina transaminasi). La determinazione di questo enzima che era noto per essere al di sopra della media e, quindi, alterato nei soggetti con patologie epatiche e, in particolare, nelle epatiti, poteva rivelare la presenza di infezioni da virus non ancora conosciuti e cioè non noti dal punto di vista della caratterizzazione molecolare (come appunto l'HIV e l'HCV), sicché già con circ. del 28/3/1966, n. 50 (par. F) il Ministero della sanità così si esprimeva: «Non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi ... nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline ... o di albumine». Non solo il Ministero non ha (e, in ogni caso, non ha allegato né dimostrato di avere) posto in essere concrete misure operative di vigilanza e controllo sul rispetto di tale raccomandazione da parte delle case farmaceutiche e dei soggetti direttamente coinvolti nella produzione e commercializzazione del sangue utilizzato per le trasfusioni e la produzione di emoderivati ma ha imposto l'obbligo di effettuare lo screening per l'ALT sulle unità di sangue ai fini proprio della ricerca indiretta degli anticorpi anti HCV soltanto con D.M. 21 luglio 1990.
Si è stimato, in ambiente americano, che l'adozione generalizzata e tempestiva nei primi anni '80 delle metodiche alternative di ricerca della presenza nel sangue dell'antigene rivelatore dell'epatite B ovvero di una pregressa esposizione del donatore a questo virus ovvero, in genere, un miglior controllo sulla purezza dei sangue secondo le metodologie già conosciute, avrebbe consentito di ridurre dell'80% il rischio di trasfondere sangue infetto da HIV (v. S.A. Galel, J.D. Lifson, E.G. Engleman, Prevention of Aids Transmission through screening of the blood supply, in Annual Review of immunology, 1995, 13:201-27). Si è, soprattutto, osservato che «la ricerca sistematica di HbsAg (cioè dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B) nella routine della emo trasfusione ha comportato una riduzione delle epatiti post-trasfusionali» (tra cui quella «non A non B» poi identificata come C) (v. Angelillo, Appunti dalle lezioni del corso di igiene e medicina preventiva, ed. Intercontinentalia, Napoli, 365). Anche nella letteratura medico-legale (A. Carbone, Epatite C post trasfusionale. Problematiche medico legali, in Zacchia, 1995, 44) si è ritenuto che «la comparsa di un'epatite C post trasfusionale potrà configurare le ipotesi della negligenza e dell'imprudenza: la prima ove si accertasse che, per dimenticanza o disattenzione omessa l'esecuzione dei tests obbligatoriamente prescritti; la seconda ove si accertasse che quel determinato sangue non è stato eliminato, nonostante presentasse, per esempio alti valori di transaminasi, adottando cioè quelle cautele consigliate dalla ordinaria esperienza». Ai fini dell'affermazione della responsabilità del Ministero anche nei confronti di coloro che, per quanto qui interessa, hanno contratto il virus dell'HCV prima del 1989 soccorre, inoltre, l'argomento della giuridica irrilevanza in campo extracontrattuale che l'infezione virale non fosse ancora ben conosciuta al momento della condotta illecita omissiva, quando le misure precauzionali obbligatorie omesse (prescritte ovvero consigliabili per contrastare la diffusione di virus noti) avrebbero consentito di ridurre l'insorgenza anche di infezioni virali ancora non conosciute. La tendenziale coincidenza epidemiologica dei virus in questione (particolarmente alta tra HCV ed epatite B) nel senso che identiche sono le modalità di trasmissione ed identiche le precauzioni necessarie, nonché la gravità delle omissioni e dei ritardi del Ministero nella prevenzione di infezioni note (epatite B) e l'efficacia (scientificamente dimostrata) che i mezzi di contrasto dei virus conosciuti avrebbero avuto nella prevenzione dei virus identificati solo successivamente, sono tutti elementi che concorrono a giustificare la responsabilità del Ministero della salute, anche in considerazione del principio civilistico dell'estensione della responsabilità aquiliana ai danni non prevedibili (è noto che, in campo extracontrattuale, in considerazione dell'omesso richiamo dell'art. 1226 nell'art. 2056 c.c. il danno risarcibile non può essere limitato alle sole conseguenze dannose strettamente prevedibili). Questi principi, costantemente ribaditi dal Tribunale di Roma a partire dalla sentenza n. 23097/2001 cit. (confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza 12/1/2004, n. 107), non sembrano condivisi dalla recente sentenza della Cassazione del 31/5/2005, n. 11609. In particolare, investita dell'impugnazione contro la sentenza n. 3242 emessa il 4/10/2000 dalla Corte di appello di Roma, che aveva deciso sul gravame avverso Trib. Roma 27/11/1998 cit., e decidendo sui ricorsi principale ed incidentale proposti da taluni danneggiati, la cui domanda, era stata respinta perché le infezioni erano state verosimilmente contratte in data anteriore all'epoca di individuazione delle relative patologie infettive, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello, laddove aveva stabilito che la responsabilità del Ministero può essere affermata solo a partire dal 1978 per l'epatite B, dal 1985 per l'HIV e dal 1988 per l'epatite C. Argomentando dalla distinzione fra causalità materiale e giuridica e dalle peculiarità della responsabilità per omissione rispetto alla responsabilità per condotta omissiva, la Cassazione ha affermato, in particolare, i seguenti principi: a) «finché non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale i virus dell'HIV, HBC ed HCV e quindi i test d'identificazione degli stessi, proprio perché l'evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, poiché addirittura anche, astrattamente sconosciuto, manca il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'evento lesivo, in quanto all'interno delle serie causali non può darsi rilievo che a quelle soltanto che, al momento in cui si produce l'omissione causante e non successivamente, non appaiono del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l'attività omessa»; b) «per quanto sembri trattarsi di colpa specifica, in quanto trattasi di violazione di regole espresse che assegnavano tali obblighi al Ministero, tuttavia, poiché è evidente che il legislatore non potesse conoscere prima ancora della Comunità scientifica mondiale l'esistenza dei virus in questione, allorché si va a determinare il contenuto concreto della condotta genericamente dovuta, ma omessa, ciò va necessariamente correlato alla prevedibilità dell'evento che il Ministero avrebbe dovuto evitare» di talché «in questo caso, stante l'atipicità della condotta dovuta, la responsabilità da omissione sorge, secondo l'ordinario criterio della colpa, ogni volta che il danno poteva essere prevenuto ed evitato, con giudizio ex ante fondato sulla prevedibilità dello stesso»; c) in quanto «le tre infezioni costituiscono tre differenti eventi lesivi, la responsabilità del Ministero va accertata, sia relativamente al nesso causale che alla colpevolezza, con riferimento ad ognuno dei tre virus, e quindi alla prevedibilità degli stessi, con la conseguenza che, essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV solo successivamente - rispettivamente negli anni 1985 e 1988 - da dette date successive è configurabile la responsabilità del Ministero per gli stessi»; d) «si giungerebbe ad un'ipotesi di responsabilità sconosciuta all'ordinamento ed ancora più rigorosa di quella cd. da rischio da sviluppo in tema di responsabilità del produttore» perché verrebbe posta «a carico del Ministero, che pure è chiamato in giudizio esclusivamente a norma dell'art. 2043 c.c., al di fuori da ogni ipotesi di presunzione di colpa o di responsabilità, la responsabilità per un evento lesivo sconosciuto a tutti e, quindi come tale non evitabile»; e) «occorre, ai fini del nesso causale, e della colpa, che questi siano individuati in relazione ad uno specifico evento lesivo e non in relazione ad una generica pericolosità delle trasfusioni, come possibile veicolo di infezioni».
(-Omissis-)
In conclusione, il nesso di causalità sussiste ed in relazione non già alla generica pericolosità delle trasfusioni ma ad un preciso evento dannoso costituito dalla lesione dell'integrità psico-fisica.
Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo le conclusioni della Cassazione non appaiono convincenti. È senz'altro condivisibile l'affermazione secondo cui «la responsabilità da omissione sorge, secondo l'ordinario criterio della colpa, ogni volta che il danno poteva essere prevenuto ed evitato, con giudizio ex ante»; non lo è invece quella per la quale «essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV... negli anni 1985 e 1988, da dette date ... è configuratile la responsabilità del Ministero per gli stessi». Si è detto che la condotta omissiva imputata al Ministero è di avere violato sia norme cautelari scritte sia regole non scritte di comune prudenza a tutela della salute umana. Quanto alle prime (in relazione alle quali è configurabile una colpa specifica), è noto che prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso sono assorbite nella stessa norma cautelare che è oggetto della trasgressione e per questo, non hanno bisogno di dimostrazione (che comunque è stata ampiamente offerta nel caso specifico), in quanto l'inosservanza della regola scritta comporta, di per sé, imprudenza e negligenza con conseguente responsabilità colposa per gli eventi dannosi che esse mirano a prevenire (si tratta, nel caso in esame, della lesione dell'integrità psico-fisica determinata dal contagio di malattie infettive veicolate dal sangue). Quanto alle seconde (la cui esigibilità non è esclusa dall'esistenza di regole specifiche), sotto il profilo della imprudenza, imperizia e negligenza, la colpa (generica) è da ravvisare «ogni qual volta manchi la rappresentazione da parte dell'agente, secondo il criterio della media diligenza ed attenzione, della possibilità dell'evento dannoso, poi in concreto verificatosi» (v. Cass. n. 1656/1981). Richiedere, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 11609/05, che, perché ne possa essere affermata la responsabilità aquiliana colposa, l'agente debba non solo prevedere, al momento della condotta, la possibilità dell'evento dannoso costituito dalla lesione della salute ma identificare anche il particolare tipo di virus che sarà responsabile di quella lesione, significa, già in astratto, configurare per la pubblica amministrazione un modello di responsabilità civile diverso da quello delineato dall'art. 2043 c.c (e 28 Cost.), per il quale è sufficiente la colpa lieve, non richiedendosi né il dolo né la colpa grave. Una ulteriore incongruenza sembra ravvisabile nell'orientamento seguito dalla Suprema Corte.
Poiché le caratteristiche e la gravità della malattia infettiva specifica dipendono dal tipo di virus responsabile del contagio, il richiedere (ai fini della stessa configurabilità di una responsabilità dell'agente) la esatta conoscenza (già al momento della condotta) del tipo particolare di virus che nel futuro potrà essere veicolato dal sangue, produce l'effetto di applicare in campo extracontrattuale la limitazione (valida solo in campo contrattuale) della responsabilità ai soli danni prevedibili. In altri termini, poiché l'entità della lesione all'integrità psico-fisica (ed il quantum debeatur) dipendono in concreto dal tipo di infezione virale, il limitare la responsabilità dell'agente alle sole patologie provocate da determinati virus (conosciuti al momento della condotta) e non da altri, significa violare il principio che in materia extracontrattuale va risarcito, sotto il profilo del quantum, anche il danno imprevedibile, non essendo l'art. 1225 richiamato dall'art. 2056 c.c. (v., tra le tante, Cass. n. 2488/1979 e 6725/2005; è infatti solo alla responsabilità contrattuale che si riferisce il principio, ribadito da Cass. n. 3102/2000, secondo cui «il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l'entità prevedibile nel momento in cui è sorta l'obbligazione inadempiuta»). (...)
Si può quindi concludere che quando il (...) fu sottoposto alle trasfusioni erano disponibili idonei strumenti diagnostici e di prevenzione in grado di impedire l'evento, ex ante oggettivamente prevedibile, della trasmissione per mezzo delle trasfusioni e della somministrazione di emoderivati di malattie virali epatiche inclusa l'epatite NANB.
L'aver tardivamente imposto detti controlli concreta quindi condotta colposa causativa del danno ascrivibile all'amministrazione ex art. 2043 cod. civ. La convenuta amministrazione va quindi condannata al risarcimento del danno subito dall'attore.
Tenuto conto dello sviluppo della malattia, non trattabile farmacologicamente per la controindicazione a causa dei postumi dell'encefalite alla somministrazione dell'Interferone, è condivisibile la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 71% della validità complessiva operata dal CTU con osservazioni da intendersi qui richiamate.
Tenuto conto dell'età del (...) al momento della contrazione della infezione epatica (3 anni) e di tutte le circostanze del fatto, tenuto altresì conto dei precedenti giudiziari dell'ufficio elaborati in tabelle, il danno permanente all'integrità biologica dell'attore appare quantificabile nella misura di Euro 484.149,00 complessivi con valutazione che tiene conto della rivalutazione alla data odierna in base, agli indici ISTAT dei prezzi al consumo (foi nt). Considerata la già esposta rilevanza penale dell'illecito aquiliano (lesioni colpose, epidemia colposa) e dell'avvenuta lesione del bene salute tutelato dalla Costituzione, l'attore ha anche il diritto al risarcimento del danno morale ex artt. 2059 c.c., 185 c.p. nella misura che appare congrua, compresa la rivalutazione ad oggi di Euro 242.074,50 complessivi pari alla metà del danno biologico.
Benché la malattia epatica abbia cagionato a giudizio del CTU una lesione alla capacità lavorativa generica dell'attore deve osservarsi che non vi è prova di danno patrimoniale avendo il (...) conseguito impiego presso società di capitali controllata dal Comune di (XA) (pag. 11 della relazione di c.t.u.) per cui la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata.
Neppure vi è prova di un danno esistenziale trascendente il mero danno biologico, con rigetto sul punto della domanda.
Dagli atti emerge il riconoscimento del nesso di causalità ai fini delle provvidenze ex lege 210/1992 previsto per la settima categoria di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834. L'importo annuale dell'eventuale beneficio riconosciuto dovrebbe essere detratto dall'importo del danno biologico complessivo.
Per espressa volontà della legge la prestazione in questione, pur concretando una forma di assistenza obbligatoria, ha espressa natura indennitaria a ristoro della lesione all'integrità biologica (psico-fisica) della persona. Si tratta di prestazione tabellare di natura certamente non previdenziale, in quanto erogata in presenza dei soli presupposti del nesso di causalità tra attività trasfusionale e di somministrazione di emoderivati e il danno alla salute. L'erogazione appare assimilabile alla pensione privilegiata erogata ex artt. 64-67 DPR 1092/1973 ai militari di leva che riportino lesioni od infermità per fatti di servizio ed alle pensioni di guerra di cui al DPR 915/1978. Anche nel caso delle provvidenze di cui alla legge 210/1992 ci troviamo, infatti, di fronte a prestazioni indennitarie destinate, così come il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., alla tutela del medesimo bene giuridico costituito dall'integrità biologica della persona fisica.
Non vi è prova però dell'effettivo riconoscimento del beneficio e del suo ammontare. In assenza prova del quantum dell'aliunde perceptum nessuna decurtazione può essere operata sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
In relazione alle domande risarcitorie proposte dai genitori del (...) può essere riconosciuta solo quella del danno morale. Per quanto riguarda il padre si rileva che nessuna prova concreta è stata offerta del dedotto danno non patrimoniale biologico-esistenziale e del danno patrimoniale, in quanto le circostanze capitolate in prova testimoniale rilevano solo ai fini di un generico disagio nella vita familiare con l'adozione di cautele al fine di evitare contagi ed il trasferimento del padre in altra città senza essere accompagnato dalla famiglia con necessità di pendolarismo di fine settimana tra (XB) e (X). Si tratta di circostanze che non comportano un'effettiva incisione e danno nella vita relazionale, sociale ed affettiva della persona che giustifica il risarcimento della specifica voce di danno non patrimoniale.
In relazione alla madre, oltre quanto osservato per il padre, si rileva che non vi è prova che l'attrice abbia lasciato il lavoro per accudire il figlio il quale risulta svolgere attività lavorativa. Sul danno biologico permanente che la madre afferma subito a causa della necrosi ansioso depressiva endoreattiva si rileva come la relazione medica prodotta con l'atto introduttivo è generica non evidenziando né la prescrizione né l'esecuzione di alcuno specifico trattamento psicoterapico o farmacologico. Neppure l'attrice ha affermato in sede di anamnesi in occasione della CTU di essersi sottoposta ad accertamenti diagnostici e a trattamenti farmacologici o psicoterapici per la cura della depressione e dell'ansia.
Si tratta di documentazione che dovrebbe essere in possesso e nella disponibilità dell'attrice ed acquisibile al processo, eventualmente con ordine di esibizione, atteso che l'attrice ha riferito in sede di anamnesi all'ausiliario del CTU dottor (C) a periodi di congedo per malattia, dette assenze per malattia non sono però provate e quanto rilevato in sede di visita dal dottor (C), costituito essenzialmente da sintomi riferiti dalla parte in sede di un singolo colloquio di cui non si conosce la durata, non appare idoneo a fornire la prova di una stato malattia tale da incidere in modo permanente sulla integrità biologica del soggetto mentre neppure sono documentati specifici periodi d'inabilità temporanea derivanti dalla sindrome predetta.
In conclusione entrambi i genitori hanno diritto al risarcimento del danno morale attesa la gravità della malattia epatica contratta dal minore, in quanto incidente su grave malattia i cui esiti impediscono la somministrazione dell'unico farmaco idoneo ad ostacolarne l'aggravamento. (Omissis)
§ News - Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che per la prova della tempestività della notificazione dell'impugnazione è sufficiente il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sull'atto da notificare, ancorché non firmato, recante l'indicazione della data e del numero cronologico.  Leggi
§ News - La Suprema Corte ha stabilito che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è un atto con efficacia interruttiva della prescrizione, perché è estraneo all'elenco tassativamente predisposto dalla legge. Leggi
§ News - La Corte di giustizia ha statuito che sulla base del chiaro tenore letterale della decisione quadro 2001/220/Gai la nozione di vittima in un procedimento penale non include le persone giuridiche. Leggi
§ News - Testo del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003), coordinato con la legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti». Leggi
§ News - Commissione Giustizia Senato, Proposta di Legge sui CUS - Contratti di Unione Solidale. Leggi
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§ News - Riforma dell'Ordinamento Giudiziario: Legge 30 luglio 2007, n. 111 "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007.
§ News - Decreto Legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo n. 5 del 2006, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi, 5, 5-bis e 6 della legge n. 80 del 2005”.
§ News - Legge 3 Agosto 2007, n. 123: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
§ News - Ministero della Salute, Decreto 11 aprile 2006: indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.
§ News - Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".
§ In evidenza - Cassazione civile , sez. I, sentenza 16.10.2007 n° 21748 - Trattamento terapeutico, diritto di libertà e di autodeterminazione, diritto alla vita e eutanasia.
Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza. Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell’“alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Lo si ricava dallo stesso testo dell’art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. E d’altra parte occorre ribadire che la responsabilità del medico per omessa cura sussiste in quanto esista per il medesimo l’obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l’obbligo, fondandosi sul consenso del malato, cessa – insorgendo il dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure – quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui. Tale orientamento, prevalente negli indirizzi della dottrina, anche costituzionalistica, è già presente nella giurisprudenza di questa Corte. La sentenza della I Sezione penale 29 maggio 2002-11 luglio 2002 afferma che, “in presenza di una determi-nazione autentica e genuina” dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte”. Si tratta evidentemente – si precisa nella citata pronuncia – di ipotesi estreme, “che nella pratica raramente è dato di registrare, se non altro perché chi versa in pericolo di vita o di danno grave alla persona, a causa dell’inevitabile turbamento della coscienza generato dalla malattia, difficilmente è in grado di manifestare liberamente il suo intendimento”: “ma se così non è, il medico che abbia adempiuto il suo obbligo morale e professionale di mettere in grado il paziente di compiere la sua scelta e abbia verificato la libertà della scelta medesima, non può essere chiamato a rispondere di nulla, giacché di fronte ad un comportamento nel quale si mani-festa l’esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo, diversamente, configurarsi a suo carico persino gli estremi di un reato”. La soluzione, tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensione possa provocare la morte, trova conferma nelle prescrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del citato art. 35, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace», il medico deve «in ogni caso» «desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona». (Omissis)
Il quadro compositivo dei valori in gioco fin qui descritto, essenzialmente fondato sulla libera disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato nel possesso delle sue capacità di intendere e di volere, si presenta in modo diverso quando il soggetto adulto non è in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza. Anche in tale situazione, pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali (cfr. Corte cost., sentenza n. 347 del 1998, punto n. 4 del Considerato in diritto).  – Risulta pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova XXX YYY, la quale giace in stato vegetativo persistente e permanente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, alcuna dichiarazione anticipata di trattamento. Questa condizione clinica perdura invariata dal gennaio 1992. In ragione del suo stato, XXX, pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, è radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l’ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all’ambiente, né vi è alcuna capacità di risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifici), le sue uniche attività motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare. La sopravvivenza fisica di XXX, che versa in uno stato stabile ma non progressivo, è assicurata attraverso l’alimentazione e l’idratazione artificiali somministratele attraverso un sondino nasograstrico. XXX è stata interdetta ed il padre è stato nominato tutore.  – In caso di incapacità del paziente, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristica, che consentono ed impongono l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino nel miglior interesse terapeutico del paziente. E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di necessità, l’istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accettare o rifiutare i trattamenti prospettati. Centrale, in questa direzione, è la disposizione dell’art. 357 cod. civ., la quale – letta in connessione con l’art. 424 cod. civ. –, prevede che «Il tutore ha la cura della persona» dell’interdetto, così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell’incapace. Poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata nominata amministratore di sostegno (artt. 404 e ss. cod. civ., introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), dovendo il decreto di nomina contenere l’indicazione degli atti che questa è legittimata a compiere a tutela degli interessi di natura anche personale del beneficiario (art. 405, quarto comma, cod. civ.). A conferma di tale lettura delle norme del codice può richiamarsi la sentenza 18 dicembre 1989, n. 5652, di questa Sezione, con la quale si è statuito che, in tema di interdizione, l’incapacità di provvedere ai propri interessi, di cui all’art. 414 cod. civ., va riguardata anche sotto il profilo della protezione degli interessi non patrimoniali, potendosi avere ipotesi di assoluta necessità di sostituzione della volontà del soggetto con quella della persona nominata tutore pure in assenza di patrimoni da proteggere. Ciò avviene – è la stessa sentenza a precisarlo – nel caso del soggetto “la cui sopravvivenza è messa in pericolo da un suo rifiuto (determinato da infermità psichica) ad interventi esterni di assistenza quali il ricovero in luogo sicuro e salubre od anche il ricovero in ospedale” per trattamenti sanitari: qui il ricorso all’(allora unico istituto dell’)interdizione è giustificato in vista dell’esigenza di sostituire il soggetto deputato a esprimere la volontà in ordine al trattamento proposto. E, sempre nella medesima direzione, possono ricordarsi le prime applicazioni dei giudici di merito con riguardo al limitrofo istituto dell’amministratore di sostegno, talora utilizzato, in campo medico-sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole. E’ soprattutto il tessuto normativo a recare significative disposizioni sulla rappresentanza legale in ordine alle cure e ai trattamenti sanitari. Secondo l’art. 4 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), la sperimentazione clinica degli adulti incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse l’incapacità, è possibile a condizione, tra l’altro, che «sia stato ottenuto il consenso informato del legale rappresentante»: un consenso – prosegue la norma – che «deve rappresentare la presunta volontà del soggetto». Ancora, l’art. 13 della legge sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194), disciplinando il caso della donna interdetta per infermità di mente, dispone: che la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sia entro i primi novanta giorni che trascorso tale periodo, può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore; che nel caso di richiesta avanzata dall’interdetta deve essere sentito il parere del tutore; che la richiesta formulata dal tutore deve essere confermata dalla donna. Più direttamente – e con una norma che, essendo relativa a tutti i trattamenti sanitari, esibisce il carattere della regola generale – l’art. 6 della citata Convenzione di Oviedo – rubricato Protection des personnes n’ayant la capacité de consentir – prevede che «Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celleci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi», precisando che «une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct». E – come esplicita il rapporto esplicativo alla Convenzione – quando utilizza l’espressione «pour un motif similare», il citato art. 6 si riferisce alle situazioni, quali, ad esempio, gli stati comatosi, in cui il paziente è incapace di formulare i suoi desideri o di comunicarli. Ora, è noto che, sebbene il Parlamento ne abbia autorizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione di Oviedo non è stata a tutt’oggi ratificata dallo Stato italiano. Ma da ciò non consegue che la Convenzione sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento. Difatti, all’accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all’interno dello Stato, può assegnarsi – tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica – una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme. Del resto, la Corte costituzionale, nell’ammettere le richieste di referendum su alcune norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente la procreazione medicalmente assistita, ha precisato che l’eventuale vuoto conseguente al referendum non si sarebbe posto in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Corte cost., sentenze n. 46, 47, 48 e 49 del 2005): con ciò implicitamente confermando che i principi da essa posti fanno già oggi parte del sistema e che da essi non si può prescindere.  - Assodato che i doveri di cura della persona in capo al tutore si sostanziano nel prestare il consenso informato al trattamento medico avente come destinatario la persona in stato di incapacità, si tratta di stabilire i limiti dell’intervento del rappresentante legale. Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo e che – come questa Corte ha precisato nell’ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291 – la libertà di rifiutare le cure “presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive”. Ad avviso del Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. L’uno e l’altro vincolo al potere rappresentativo del tutore hanno, come si è visto, un preciso referente normativo: il primo nell’art. 6 della Convenzione di Oviedo, che impone di correlare al «bénéfice direct» dell’interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante; l’altro nell’art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, ai cui sensi il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica deve corrispondere alla presunta volontà dell’adulto incapace. Non v’è dubbio che la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare l’idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte. (Omissis)
La tragicità estrema di tale stato patologico – che è parte costitutiva della biografia del malato e che nulla toglie alla sua dignità di essere umano – non giustifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio sanitario deve continuare ad offrire e che il malato, al pari di ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretendere fino al sopraggiungere della morte. La comunità deve mettere a disposizione di chi ne ha bisogno e lo richiede tutte le migliori cure e i presidi che la scienza medica è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive. Lo reclamano tanto l’idea di una universale eguaglianza tra gli esseri umani quanto l’altrettanto universale dovere di solidarietà nei confronti di coloro che, tra essi, sono i soggetti più fragili. Ma – accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza – c’è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato, come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche quest’ultima scelta. All’individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita e i valori di riferimento, l’inaccettabilità per sé dell’idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l’ordinamento dà la possibilità di far sentire la propria voce in merito alla disattivazione di quel trattamento attraverso il rappresentante legale. Ad avviso del Collegio, la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi: quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione – tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso – sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona. Per altro verso, la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Il tutore ha quindi il compito di completare questa identità complessiva della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace; e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce. Da quanto sopra deriva che, in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita. 7.6. - Non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dalla comunità scientifica internazionale; trova il sostegno della giurisprudenza nel caso Cruzan e nel caso Bland; si allinea, infine, agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricomprende il prelievo ematico – anch’esso “pratica medica di ordinaria amministrazione” – tra le misure di “restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all’esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo” (sentenza n. 238 del 1996). 8. – Diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco del sondino nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è configurabile di fronte ad un trattamento sanitario, come quello di specie, che, in sé, non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale, salvo che, nell’imminenza della morte, l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione. Piuttosto, l’intervento del giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell’interesse dell’incapace; e, all’esito di un giudizio effettuato secondo la logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, la quale postula un ineliminabile riferimento alle circostanze del caso concreto, si estrinseca nell’autorizzare o meno la scelta compiuta dal tutore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Allorché l’una o l’altra condizione manchi, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonché dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici. – Nei limiti appena tratteggiati, il decreto impugnato non si sottrae alle censure dei ricorrenti. Esso ha omesso di ricostruire la presunta volontà di XXX e di dare rilievo ai desideri da lei precedentemente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti. Sotto questo profilo, la Corte territoriale – a fronte dell’indagine istruttoria, nella quale è stato appurato, per testi, che XXX, esprimendosi su una situazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l’opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma – si è limitata a osservare che quei convincimenti, manifestatisi in un tempo lontano, quando ancora XXX era in piena salute, non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale in ordine ai trattamenti praticati sul suo corpo. (Omissis)
Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presuppoto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa. (Omissis)
§ In evidenza - Cassazione Sezione Lavoro n. 4391 del 26 febbraio 2007: la revoca delle dimissioni presentate dal lavoratore non produce effetti
"le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengano a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le